FAQ PEF 2021

Pubblicata il 12/02/2021

FCDE
1) Cosa inserire nelle voci CCD e ACC?
Il foglio “info” contiene la specificazione di tutte le voci tariffarie, visualizzabile posizionando il cursore sulle stesse.
In estrema sintesi, nella voce CCD vanno unicamente inseriti i crediti inesigibili, ossia il costo che emerge a seguito della defalcazione/eliminazione della voce dal bilancio comunale: si tratta dell’ipotesi in cui il Comune prende atto che un determinato credito non potrà più essere recuperato e, pertanto, diviene un costo inseribile nella TARI.
Diverso è il valore che va inserito nella voce ACC: FCDE è fondo che, annualmente, viene accantonato per il rischio morosità, quindi per il rischio che tali crediti divengano inesigibili.
La voce CCD va, dunque, valorizzata solo per le eliminazioni non coperte da ACC nel FCDE.
 
Nota su FCDE:
Il valore da prendere a riferimento è l’”Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" la quota annuale di competenza dell’anno (per ciascun anno 2017, 2018 e 2019) vincolata nell’avanzo di amministrazione e proveniente dagli stanziamenti del bilancio di previsione (per ciascun anno 2017, 2018 e 2019), nel rispetto dei criteri previsti dai principi contabili dall’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del D. Lgs. 118/2011 in merito alle entrate di dubbia e difficile esazione accertate per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e calcolate con la media degli incassi degli ultimi 5 anni.
Per la sua determinazione il Comune può aver fatto ricorso ai criteri di gradualità crescente che ammettono di iscrivere una quota (50%, 75%) del valore complessivamente quantificato.
Si tratta pertanto di una determinazione a preventivo e per meglio chiarire l’’importo è rintracciabile nel Titolo 1 delle spese correnti alla voce Fondo crediti di dubbia esigibilità ed è anche riportato nel riepilogo dell’avanzo di amministrazione per rappresentare la quota effettivamente esigibile al netto del fondo medesimo. Le informazioni sono desumibili nel “Rendiconto della Gestione” come meglio specificato nella “Relazione sulla gestione”.
Ai fini tariffari si dovrà dunque indicare l’importo del valore iscritto in bilancio nella misura massima dell’80% riferito esclusivamente alla gestione del ciclo RU.

2) FDCE del 2019 discende dall’importo che ogni anni si aggiunge al fondo dal 2016 al 2018, pertanto continua ad aumentare. Si deve indicare il maturato nel solo 2019 o l'intera somma che arriva dal 2016?
Non va indicato il valore fondo, ma l’accantonamento al fondo: non è quindi l’intera somma che deriva dal 2016, ma quanto maturato nel 2019.
 

COMPONENTE TARIFFARIA CRD
3) La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti è considerato CRT (indifferenziati) o CRD (differenziati)?
Pur precisando che ogni Regione/ Provincia ha la propria prassi, rigorosamente l’allocazione dipende dalla destinazione degli stessi. Per quanto attiene specificamente il Consiglio di Bacino Verona Nord, al momento si sta dichiarando in ARPAV che tali rifiuti vanno a recupero: devono dunque essere inseriti nella voce CRD.
 
4)Dove vanno inseriti costi relativi alla raccolta DIFFERENZIATA?
Attenzione: tali costi devono essere valorizzati ove tale servizio sia erogato dal Comune. Nella maggior parte dei casi, verranno quindi rendicontati da Serit.
Ove un Comune abbia mantenuto raccolte differenziate (es. ingombranti, raccolta ferro, indumenti..), tale costo va inserito nella voce CRD.
 
 
RICAVI CONAI 
 5) I ricavi Conai devono essere inseriti dal Comune?
 No, sono rendicontati da Consorzio e Serit.
 

COMPONENTI TARIFFARIE CGG e Coal
6) La quota di costi generali che un Comune ha sempre indicato nel PEF(es. telefono, luce degli uffici…) deve tuttora essere inserita?
Sì.
 
7) Dove vanno inserite le quote consortili annuali? E quelle di funzionamento del Consiglio di Bacino?
Quote di funzionamento del Consorzio da inserire nella voce CGG e quote di funzionamento del Consiglio di Bacino in Coal.
 

FOGLIO COI_ALTRIDATI
 8) Cosa rappresenta la voce/foglio COI_AltriDati?
Si tratta dei costi operativi incentivanti, ossia di quei maggiori costi che devono essere inseriti in tariffa, ai sensi dell’art. 8 dell’all. A – MTR alla deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, a mente del quale per ciascun anno “l’Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti”.
A titolo meramente esemplificativo, se nel 2019 il Comune svolgeva l’attività di spazzamento garantendo il passaggio due volte a settimana e nel 2021 tale servizio viene implementato garantendo il passaggio 5 volte a settima, diventa chiaro sia che è intervenuto un miglioramento del servizio sia che ciò rappresenta un costo maggiore, che pertanto deve essere inserito della voce COI.
 
 
CAMBIAMENTI DEL SERVIZIO
9) Che cosa si intende per cambiamenti significativi del servizio? Come ci si deve comportare nel caso in cui nell’anno 2021 venga attivata la raccolta degli ingombranti a domicilio con nuovo gestore, servizio che fino al 2020 era svolto dal Comune?
 Si darà atto di ciò nel foglio “info” iniziale e tali costi saranno rendicontati dal Gestore e non più dal Comune.
 
10) Se i costi relativi ai cambiamenti significativi sono gestiti dal Consorzio ilComune deve indicare qualcosa?
No.
 

DELTA PEF 2019-2020
11) Come va specificata la circostanza che un’Amministrazione comunale ha deciso di finanziare solo una parte del maggior costo tra 2019 e 2020?
Va specificato nella relazione accompagnatoria al PEF di cui all’appendice 2 al MTR: nel file excel si inserisce il valore numerico che deve essere messo in tariffa (ossia quello che non viene coperto da un finanziamento extra-gettito) e nella relazione si esplicita che quella quota è stata valorizzata perché il delta era 100 ma il 50% è stato coperto con fondi comunali/statali.
 
12) Il conguaglio risultante dal PEF 2020, appena validato, e riferito al differenziale PEF 2020 - PEF 2018, se non coperto da fondi comunali e statali viene ribaltato per 1/3 in questo PEF 2021?
Questa è una valutazione che verrà effettuata successivamente dall’ETC di concerto con la singola Amministrazione comunale. Quando si avranno tutti i dati, quindi, il valore da 1 a 3 potrà essere inserito tutto nel 2021, metà nel 2021 e metà nel 2022 oppure si potrà decidere di fare 1/3 per anno. 
 

RIDUZIONE TARIFFARIE 
13) Se l'Ente intende applicare riduzioni tariffare anche nel 2021 deve inserire qualcosa nel PEF 2021 o ne prende atto esclusivamente atto nella delibera di approvazione delle tariffe?
Nel 2021 quello che era previsto nel 2020 non c’è quindi rientra nelle pertinenti decisioni dell’AC posto che non potrà inserire una quota a maggiorazione dei PE F degli anni successivi; se vogliono applicare riduzioni tariffarie per particolari tipologie di cespite deve essere fatto nei limiti della normativa di competenza del comune. Non c’è nessun istituto previsto dall’ARERA per l’anno 2021.
 

VALORIZZAZIONE BENI DI PROPRIETÁ
14) Nelle celle B-F38 “Nel caso in cui il Comune intenda valorizzare beni di proprietà, il Comune, oltre al valore del costo storico di iscrizione, è in grado di ricostruire il fondo di ammortamento al 31.12.2017 dei beni strumentali iscritti nel proprio Conto del Patrimonio” è possibile inserire il costo storico del CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - ECOCENTRO, così come gli eventuali costi di gestione (utenze...)?  
Sì. Si tratta dell’ipotesi base.
 

RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
15) Nell’ipotesi di riduzione concessa alle utenze non domestiche per avvio autonomo al riciclo di rifiuti relativo al 2019, qual è la modalità corretta di copertura di tali riduzioni? Deve essere effettuata integralmente nel Pef 2021 o trattata in tre esercizi (come differenza per opzione art. 107, comma 5, Decreto Cura Italia)?
La copertura di tali riduzioni deve essere effettuata con risorse proprie da parte del Comune in fase di articolazione tariffaria che, in sede di compilazione del file, non deve essere rilevata.
 
NB Tali riduzioni non devono essere confuse con le riduzioni tariffarie ex art. 1.4 Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020, che sono extra-ricavi che riducono l’impatto sugli utenti.
 
 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
16) I costi sostenuti dal Comune per coprire una agevolazione tariffaria come trovano posto nel tool di calcolo?
La riduzione scelta dal Comune in autonomia non influisce sulla determinazione della tariffa ai sensi del MTR. Il PEF, fatto 100, sarà ridotto a valle da parte del singolo Comune. Le agevolazioni fatte dal Comune in passato non influiscono sulla determinazione del nuovo PEF.
 

COMPONENTE TARIFFARIA CARC
17) I costi generali di struttura legati al servizio posso allocarli al CARC o è meglio imputarli al CGG?
Ai sensi dell'art. 9 del MTR all'interno della componente tariffaria CARC trovano riconoscimento tariffario i "costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti" mentre nella componente tariffaria CGG trovano posto i "costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura".
Per la giusta collocazione tariffaria si ritiene dirimente il concetto di "operatività" connesso al servizio erogato.

18) Quando un costo del personale riguarda più di una componente deve essere diviso?
Sì, ove si ritenga che il costo per un determinato funzionario comunale rientri sia nella voce CGG che CARC andrebbe diviso. Meno rigorosamente, può essere imputato anche solo nei CARC.
 

DETRAZIONI 1.4 Determinazione n. 02/2020 – DRIF
19) Eventuali sgravi dovuti a presenza ad esempio di gestore o altri casi identificati dall'ente attraverso un regolamento come vanno gestiti?
Si tratta di detrazioni ex art. 1.4 determinazione n. 02/2020 – DRIF, lett. d) “le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”.

20) In quale voce rientrano le sanzioni erogate e incassate dalla polizia locale?
Rientrano nelle detrazioni ex art. 1.4 di cui sopra.

21) Un Comune, proprietari di un’isola ecologica, ha stipulato una convenzione per l’utilizzo della stessa con altro Comune: dove si inserisce la voce previsionale di incasso 2021?
 Deve inserire il ricavo 2019 avuto in forza della Convenzione nella voce detrazioni 1.4, lett. d), essendo un extra-ricavo indipendente dalla articolazione dei costi.

22) Dove vanno inseriti gli sgravi su ruolo 2019 e i ruoli suppletivi inviati con il ruolo 2019?
Non vanno inseriti né gli sgravi né i ruoli suppletivi.
Per chiarezza, se per “sgravi” si intendono riduzioni tariffarie ad alcune tipologie di utenza, essi costituiranno la strategia tariffaria di ogni Comune.
Se si tratta di recupero di importi fatturati nell’anno 2019, questi non vanno rilevati perché attengono al recupero della morosità; se sono recuperi relativi al sommerso presumibilmente accertati nell’anno 2021 per l’anno 2019, fanno invece parte delle detrazioni ex art. 1.4 della Determinazione sopra citata e devono identificare la miglior stima possibile di quello che si andrà a recuperare di sommerso (sulla base dello storico) nell’anno 2021(al di là del consuntivo 2019).

23) Relativamente alle altre entrate di cui all’ art. 1.4 della det. ARERA n. 2/2020 "Il Comune prevede nella delibera di approvazione della TARI importi ulteriori alle entrate del PEF previste ai sensi all'art. 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020"
In particolare si chiede se tale dato si riferisce alla competenza 2019, all’emissione 2019 o all’incassato 2019.
Trattasi formalmente di entrate incassate e disponibili per la copertura del PEF; si evidenzia che la rendicontazione di questi dati non influisce sulla determinazione delle entrate tariffarie, quindi la raccolta dati può essere accettata anche quando mancante di tali informazioni, che il Comune può inserire anche solo a valle dell’approvazione del PEF, ai fini della determinazione delle tariffe all’utenza.
Gli incassi da prendere in considerazione sono sia in conto competenza che in conto residui, per il PEF 2021 si suggerisce di prendere l’incassato 2020 risultante dal preconsuntivo.
Si suggerisce comunque di seguire le indicazioni di cui al punto 10 della guida ANCI/IFEL sul MTR relativamente ai criteri di valorizzazione ed impegno graduale delle maggiori entrate derivanti dal recupero dell’evasione e per attenuare nel tempo le tariffe.
 

TEFA
24) Il “Tefa” al netto commissione ex art. 19 è da inserire o meno nel Coal?
Il costo relativo a detto tributo non è da indicare ai fini del PEF, in nessuna parte della raccolta dati, non avendo nessun effetto nel determinare il valore dei costi del servizio, ed essendo limitato alla fase di tariffazione del tributo all’utenza.

25) Il contributo MIUR da inserire nelle detrazioni ex art. 1.4 Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 va depurato dal TEFA?i
Sì.
 

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
26) Chi deve firmare la relazione di accompagnamento?
La relazione d’accompagnamento al PEF, da predisporre utilizzando lo schema di cui all’Appendice 2 della Deliberazione 443/2019/R/rif non richiede firma digitale: è auspicabile, comunque, che venga sottoscritta dal legale rappresentante del Comune ovvero dal Responsabile dell’Ufficio di competenza.
Diverso è il caso della dichiarazione c.d. di veridicità di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, che deve necessariamente essere sottoscritta dal legale rappresentante.

27) Nello schema di relazione, per un Comune che gestisce solo il tributo cosa va inserito?
Per un Comune che gestisce solo l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti sarà sufficiente descrivere solamente il servizio nelle modalità svolte.
 

COSTI EMERGENZA SANITARIA
28) Per chi attiva servizi dal 2021 oppure ha costi maggiori 2021 dovuti dall’emergenza sanitaria da COVI-19, questi sono già indicati da Serit? 
Sì, sono già rendicontati dal Gestore.
 

IVA INDETRAIBILE
29) I costi di IVA relativi alle fatture pagate al gestore del servizio, suddivisi tra parte variabile e fissa, vanno riportati tenendo conto delle decurtazioni per ricavi Conai?
Occorre indicare il costo dell’IVA effettivamente pagato e riportato sulle fatture ricevute dal Gestore.

30) Relativamente al Foglio “IVA_indetraibile”, Si chiede se l’IVA relativa ai COAL va riportata nella parte variabile. Inoltre, vanno considerati gli importi complessivi o distinti per voce di costo?
I COAL fanno parte delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso per cui l’eventuale IVA dovrà essere imputata nella parte fissa.
Come declinato nella sezione in parola, gli importi vanno indicati nel loro complesso, e devono essere poi dettagliati all’interno della relazione.

31) Nel “Foglio IVA_indetraibile”, relativamente all'imponibile e iva fatturata dal gestore per il Servizio di raccolta rifiuti, i Comuni devono inserire anche la quota di iva per i Servizi fuori perimetro (es. verde e derattizzazione)?
Non essendo costi ricompresi nel perimetro il comune non deve indicarli nella raccolta dati ai fini del PEF; il gestore dovrà per sua parte fornire al Consiglio di Bacino i costi 2019 comprensivi degli extraperimetro ai fini di quadratura dei bilanci, ma il costo del servizio extra perimetro ai fini del preventivo 2021, compreso in TARI ma escluso dalla regolazione MTR, verrà trattato tra gestore e Comune con modalità coerenti con i propri specifici contratti.

32) Qualora le fatture del gestore del servizio per l’anno 2019 non riportassero la distinzione tra parte fissaparte variabile, come posso indicare imponibile e IVA?
Occorre suddividere sia l’imponibile e sia l’Iva pagata al gestore per il servizio affidato, sulla base della ripartizione tra quota fissa e quota variabile delle voci del PEF 2019 di competenza del gestore.
 
 
ISOLA ECOLOGICA
33)Se nel 2018 ho effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria dell'isola ecologica di proprietà del Comune, dai quali è derivato un incremento del valore del cespite, si deve compilare il foglio di lavoro "nuovi investimenti"?
Sì. Si osserva, però, che trattandosi dell’anno 2018 è possibile che l’incremento sia già stato rilevato; diversamente, è corretto inserire l’incremento patrimoniale relativo alla manutenzione straordinaria.

34) Nell’ipotesi in cui la costruzione di una nuova isola ecologica venga conclusa nel 2020, quando va registrato il costo?
Dal punto di vista societario quando va a cespite; tutti i cespiti e i lavori in corso trovano riconoscimento tariffario nell’anno a+2.
 
 
PRESTATORE D’OPERA
35) Ove vi sia una società che gestisce il servizio di front-office, esternalizzato dal Comune, è considerata gestore ai sensi del MTR?
No, è considerata mero prestatore d’opera, pertanto non tenuta a predisporre il PEF; i dati relativi al servizio vengono inseriti dal Comune.
 

SCIOGLIMENTO UNIONE DEI COMUNI
36) Quali dati devono essere inseriti nel foglio di compilazione nel caso in cui il Comune facesse parte di Unione di Comuni fino al 31-12-2020? In particolare, dal momento che sia la rendicontazione dei costi sia i PEF ante 2021 sono stati predisposti dall’Unione, si chiede di sapere se il foglio “INFO” deve essere compilato reperendo i dati storici dell’Unione o se si debbano usare dati previsionali.
Il metodo più corretto per procedere in tale ipotesi è quello di reperire, fin dove possibile, i costi storici dell’Unione e con quelli compilare il modello di raccolta dati; ove ciò non sia possibile, sarà necessario ricorrere a dati previsionali. In questo particolare situazione, diventa ancor più utile la relazione accompagnatoria al PEF di cui all’appendice 2 del MTR, dal momento che con la stessa sarà possibile tracciare le scelte effettuate indicando gli eventuali dati previsionali inseriti laddove non vi fosse un costo storico, nonché indicando eventuali previsioni se dovessero scostarsi in modo significativo dal dato storico.
 

TRASMISSIONE FILE all’ETC
37) I files da trasmettere devono essere tutti firmati digitalmente e trasmessi con unica PEC?
La trasmissione dei documenti deve essere unica ed ufficiale, quindi tramite posta certificata; la dichiarazione di veridicità dei costi deve essere firmata digitalmente, gli altri documenti possono essere trasmessi nei formati ordinari (RDT2021_Comune in formato “.xls”, la relazione di accompagnamento ed i fabbisogni standard in formato libero, “.doc”, “.pdf.”, “.odt”, ecc...)
 
 

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